(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 14 - SO n. 24 - del 4 aprile 2018). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                  IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Attivita' produttive 
 
  1. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  finanziare  il
Centro di servizi e  documentazione  per  la  cooperazione  economica
internazionale - Informest, di cui all'art. 2 della  legge  regionale
22 agosto 1991, n. 34 (Primo  provvedimento  per  l'attuazione  della
legge 9 gennaio 1991, n. 19  recante  norme  per  lo  sviluppo  delle
attivita'  economiche  e  della  cooperazione  internazionale   della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), al fine di realizzare, anche
mediante il coinvolgimento di soggetti del sistema regionale deputati
all'attuazione di politiche di sviluppo della  cooperazione  promosse
dall'Unione europea e a supporto dell'Agenzia investimenti FVG di cui
all'art.  3  della  legge  regionale   20   febbraio   2015,   n.   3
(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali),  le  misure
per l'attrazione degli investimenti di cui agli articoli 3 e 4  della
medesima legge regionale n. 3/2015, nell'ottica  degli  obiettivi  di
crescita intelligente, sostenibile e  inclusiva  previsti  da  Europa
2020. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  e'  destinata  la  spesa  di
30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n.  14  (Sviluppo
economico e competitivita')  -  Programma  n.  1  (Industria,  PMI  e
Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla
corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11,
comma 1. 
  3. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  finanziare  con
ulteriori risorse le spese  per  la  realizzazione  di  lavori  edili
previsti nelle domande presentate ai sensi del decreto del Presidente
della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres (regolamento concernente  i
criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  e  l'erogazione   di
contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di
cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale n.  3/2015),  utilmente
inserite nella relativa graduatoria approvata nell'anno 2017. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3  e'  destinata  la  spesa  di
1.600.000 euro  per  l'anno  2018  a  valere  sulla  Missione  n.  14
(Sviluppo economico e competitivita') - Programma  n.  1  (Industria,
PMI e Artigianato) - Titolo n. 2  (spese  in  conto  capitale)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per  gli  anni
2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla
Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 
  5.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Consorzio di cooperative  sociali  Leonardo  -  Societa'  Cooperativa
Sociale Onlus di Pordenone  un  contributo  a  sollievo  degli  oneri
relativi a un'iniziativa  progettuale  di  sviluppo  e  rafforzamento
delle cooperative consorziate  finalizzata  all'introduzione  servizi
innovativi per la fidelizzazione della clientela e  l'espansione  del
bacino di utenti sul mercato territoriale di riferimento. 
  6. La domanda, corredata di una relazione illustrativa del progetto
e del quadro economico dell'iniziativa da realizzare, nonche' di  una
scheda  ricognitiva  degli  indicatori  di  risultato  proposti,   e'
presentata  alla  Direzione  centrale  competente   in   materia   di
cooperazione sociale entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  7. Il contributo e' concesso, in osservanza delle  disposizioni  di
cui al regolamento (UE) n. 1407, della Commissione, del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e  nel
rispetto del divieto generale di contribuzione  di  cui  all'art.  31
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso),  a
copertura delle spese sostenute dal Consorzio nei centottanta  giorni
precedenti alla presentazione della domanda di contributo e  fino  al
31 dicembre 2018  in  relazione  ai  costi  salariali,  nonche'  alle
prestazioni  di  assistenza  tecnica  specialistica  e  di  sviluppo,
gestione,  manutenzione  di   strumenti   informatici,   direttamente
imputabili alla realizzazione dell'iniziativa. 
  8. Nel decreto  di  concessione  sono  stabiliti  le  modalita'  di
erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. 
  9. Per le finalita' previste dal comma 5 e' destinata la  spesa  di
50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione  n.  12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione
ed associazionismo) - Titolo n. 1 (spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2018-2020,  con
riferimento alla corrispondente variazione  di  cui  alla  Tabella  A
relativa all'art. 11, comma 1. 
  10. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  finanziare  le
domande favorevolmente istruite e ritenute ammissibili al  contributo
ma non finanziate nell'anno 2017 per indisponibilita' di  somme,  per
interventi  di  sviluppo,  innovazione   e   riqualificazione   delle
strutture ricettive del turismo in aree di montagna site  nel  Comune
di Sappada, presentate ai sensi degli articoli  42,  43  e  44  della
legge della  Regione  Veneto  14  giugno  2013,  n.  11  (Sviluppo  e
sostenibilita'  del  turismo  veneto),  inserite  nelle   graduatorie
approvate, rispettivamente con decreto del direttore della  Direzione
turismo della Regione  Veneto  n.  145  del  31  agosto  2017  (Bando
regionale per la concessione di contributi alle imprese in regime  di
«aiuto  de  minimis»  per  interventi  di  sviluppo,  innovazione   e
riqualificazione delle strutture ricettive del  turismo  in  aree  di
montagna ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale n.
11/2013.  DGR  n.  1659  del  21  ottobre  2016.  Approvazione  esiti
istruttorie per l'erogazione  dei  contributi),  e  con  decreto  del
direttore della Direzione turismo della Regione Veneto n. 146 del  31
agosto 2017 (bando regionale per la  concessione  di  contributi,  in
regime di aiuti compatibili con il mercato interno, per interventi di
sviluppo, innovazione e rigenerazione delle imprese ricettive in aree
di montagna ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale
n. 11/2013. DGR n. 1660 del 21 ottobre 2016), quando le  domande  che
le precedono in graduatoria costituiscono oggetto di finanziamento da
parte della Regione Veneto nell'esercizio 2018; a  tali  procedimenti
contributivi si applicano le disposizioni legislative e regolamentari
della Regione Veneto. 
  11. Per le finalita' di cui al comma 10  i  beneficiari  presentano
domanda alla Direzione centrale competente in materia di turismo  nei
termini e con le modalita' fissati nel decreto del Direttore centrale
competente in materia di attivita' produttive. 
  12. Per le finalita' di cui al comma 10 e' destinata  la  spesa  di
200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n.  2
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla  corrispondente
variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 
  13.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a   finanziare
integralmente le graduatorie approvate nell'anno  2017  relativamente
alla concessione dei contributi di cui all'art. 14, comma 2,  lettera
b), e comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 26  ottobre
2006, n. 20 (Norme in materia  di  cooperazione  sociale),  a  favore
delle cooperative sociali risultate  finanziabili  sulla  base  delle
rispettive domande gia' presentate. 
  14. Per le finalita' previste dal comma 13 e' destinata la spesa di
320.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n.  12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione
ed associazionismo) - Titolo n. 1 (spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2018-2020,  con
riferimento alla corrispondente variazione  di  cui  alla  Tabella  A
relativa all'art. 11, comma 1. 
  15.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   ad   assegnare
ulteriori risorse ai Confidi per il rilascio di garanzie alle imprese
coinvolte nella  crisi  bancaria  di  Veneto  Banca  S.p.A.  e  Banca
Popolare di Vicenza S.p.A., in conformita' all'  art.  2,  comma  81,
della legge  regionale  11  agosto  2016,  n.  14  (Assestamento  del
bilancio per l'anno 2016). 
  16. Le domande per l'assegnazione delle risorse di cui al comma  15
sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge nel rispetto delle disposizioni del  regolamento
di cui all'art. 2, comma 83, della legge regionale n. 14/2016.  Anche
in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari,
le risorse di cui al comma 15 sono ripartite applicando  i  parametri
regolamentari di proporzionalita' con riferimento  alle  garanzie  in
essere alla data del 31 dicembre 2016, nel caso  in  cui  l'esercizio
contabile  del  Confidi  assegnatario  corrisponda  all'anno  solare,
ovvero alla data del 30 giugno 2017,  nel  caso  in  cui  l'esercizio
contabile non coincida con l'anno solare. 
  17. Per le finalita' di cui al comma 15 e' destinata  la  spesa  di
500.000  euro  per  l'anno  2018,  a  valere  sulla  Missione  n.  14
(Industria, PMI e Artigianato) - Programma n.  1  (Industria,  PMI  e
Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2018-2020,  con
riferimento alla corrispondente variazione  di  cui  alla  Tabella  A
relativa all'art. 11, comma 1. 
  18. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento  un
finanziamento, nei limiti di cui al comma 20, per la realizzazione di
un'infrastruttura   locale    atta    a    migliorare,    nell'ambito
dell'agglomerato industriale di San Vito al Tagliamento, il clima per
le imprese, ammodernando e sviluppando la base industriale, favorendo
l'incremento dell'occupazione  anche  mediante  l'ottimizzazione  dei
processi formativi e l'evoluzione delle modalita' produttive. 
  19. Il finanziamento di cui al comma 18 e' concesso a seguito della
presentazione della domanda alla  Direzione  centrale  competente  in
materia di attivita' produttive - Servizio sviluppo economico locale,
da parte del Consorzio di sviluppo economico  locale  del  Ponterosso
Tagliamento, da  effettuarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, e comunque  prima  dell'avvio
dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata  della
documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 31  maggio
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 
  20. Il finanziamento di cui al comma 18 e' concesso in  conformita'
alle disposizioni di cui all'art. 56 del  regolamento  (UE)  n.  651,
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato, e non supera  la  differenza  tra  i
costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e  immateriali
e il risultato operativo dell'investimento,  stimato  sulla  base  di
proiezioni  ragionevoli  commisurate  al  periodo   di   ammortamento
dell'investimento e consistente  nella  differenza  positiva  tra  le
entrate attualizzate e i costi di esercizio  attualizzati  nel  corso
dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo
del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 18  non
supera comunque l'importo di 2.750.000 euro. 
  21. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al  comma  18
non e' dedicata ai sensi dell'art. 2, punto 33, del regolamento  (UE)
n. 651/2014 e sara' messa a disposizione degli  interessati  su  base
aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il
suo uso o vendita corrispondera' al prezzo di mercato.  Nel  caso  in
cui la gestione dell'infrastruttura  venga  affidata  a  un  soggetto
terzo  mediante   concessione   o   altro   atto   di   conferimento,
l'assegnazione  avverra'  in  maniera  aperta,  trasparente   e   non
discriminatoria e nel dovuto  rispetto  delle  norme  applicabili  in
materia di appalti. 
  22. Con il  decreto  di  concessione  sono  fissati  i  termini  di
esecuzione  dell'intervento,   le   modalita'   di   erogazione   del
finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina
della legge regionale n. 14/2002. L'erogazione del  finanziamento  e'
subordinata alla presentazione, da parte del  Consorzio  di  sviluppo
economico locale del Ponterosso Tagliamento, di una dichiarazione  di
non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto
di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. 
  23. Per le finalita' previste dal comma 18 e'  destinata  la  spesa
complessiva di 2.750.000 euro suddivisa in ragione di 1.350.000  euro
per l'anno 2018, e di 1.400.000 euro per l'anno 2019 a  valere  sulla
Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1
(Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla
Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 
  24. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Consorzio  di  sviluppo  economico  locale  dell'area   giuliana   un
finanziamento, nei limiti di cui al comma 26, per la realizzazione di
un'infrastruttura   locale    atta    a    migliorare,    nell'ambito
dell'agglomerato industriale di pertinenza, il clima per le  imprese,
ammodernando   e   sviluppando   la   base   industriale,   favorendo
l'incremento dell'occupazione  anche  mediante  l'ottimizzazione  dei
processi formativi e l'evoluzione delle modalita' produttive. 
  25. Il finanziamento di cui al comma 24 e' concesso a seguito della
presentazione della domanda alla  Direzione  centrale  competente  in
materia di attivita' produttive - Servizio sviluppo economico locale,
da  parte  del  Consorzio  di  sviluppo  economico  locale  dell'area
giuliana, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente  legge,  e  comunque  prima  dell'avvio  dei
lavori per  la  realizzazione  dell'infrastruttura,  corredata  della
documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 31  maggio
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 
  26. Il finanziamento di cui al comma 24 e' concesso in  conformita'
alle disposizioni di cui all'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea serie L, n. 187/1, di data 26 giugno 2014, e  non
supera  la  differenza  tra  i  costi   ammissibili   relativi   agli
investimenti  materiali  e  immateriali  e  il  risultato   operativo
dell'investimento,  stimato  sulla  base  di  proiezioni  ragionevoli
commisurate  al   periodo   di   ammortamento   dell'investimento   e
consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i
costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita  economica
dell'investimento.  L'ammontare  complessivo  del  finanziamento  per
l'infrastruttura locale di cui  al  comma  24,  non  supera  comunque
l'importo di 1.800.000 euro e non puo' essere  superiore  all'80  per
cento della spesa ammissibile. 
  27. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al  comma  24
non e' dedicata ai sensi dell'art. 2, punto 33, del regolamento  (UE)
n. 651/2014 e sara' messa a disposizione degli  interessati  su  base
aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il
suo uso o vendita corrispondera' al prezzo di mercato.  Nel  caso  in
cui la gestione dell'infrastruttura  venga  affidata  a  un  soggetto
terzo  mediante   concessione   o   altro   atto   di   conferimento,
l'assegnazione  avverra'  in  maniera  aperta,  trasparente   e   non
discriminatoria e nel dovuto  rispetto  delle  norme  applicabili  in
materia di appalti. 
  28. Con il  decreto  di  concessione  sono  fissati  i  termini  di
esecuzione  dell'intervento,   le   modalita'   di   erogazione   del
finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina
della legge regionale n. 14/2002. L'erogazione del  finanziamento  e'
subordinata alla presentazione, da parte del  Consorzio  di  sviluppo
economico locale dell'area giuliana,  di  una  dichiarazione  di  non
essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto  di
una precedente decisione della Commissione europea  che  dichiara  un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. 
  29. Per le finalita' previste dal comma 24 e' destinata la spesa di
1.800.000 euro  per  l'anno  2018  a  valere  sulla  Missione  n.  14
(Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1 (Industria PMI
e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2018-2020,  con
riferimento alla corrispondente variazione  di  cui  alla  Tabella  A
relativa all'art. 11, comma 1. 
  30. All'art. 10 della  legge  regionale  1°  ottobre  2002,  n.  25
(Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), sono apportate le
seguenti modifiche: 
  a)  al  comma  5-duodecies  dopo  le  parole  «del  patrimonio  che
eventualmente residui» sono aggiunte le seguenti:  «al  Consorzio  di
sviluppo economico locale dell'area giuliana»; 
  b) dopo il comma 5-terdecies e' aggiunto il seguente: 
  «5-quaterdecies. Qualora alla data del 30 giugno 2018  la  gestione
liquidatoria non sia definitivamente  chiusa,  i  rapporti  attivi  e
passivi del  soppresso  Ente  Zona  Industriale  di  Trieste  (EZIT),
nonche' i beni patrimoniali disponibili di cui al comma  5-duodecies,
transitano in apposita gestione a  contabilita'  separata  presso  il
Consorzio di sviluppo economico locale  dell'area  giuliana  tale  da
garantire la distinzione delle masse patrimoniali,  dei  rapporti  di
credito e  delle  passivita'  sino  alla  definizione  delle  residue
attivita' liquidatorie. La gestione separata di cui al presente comma
e' amministrata, sotto la vigilanza della Giunta  regionale,  tramite
la struttura regionale competente in materia di vigilanza secondo  il
regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e  degli
enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione  27
agosto   2004,   n.   0277/Pres.   (Regolamento   di   organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), e  successive
modifiche, dal  Consorzio  di  sviluppo  economico  locale  dell'area
giuliana  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  alla  data  della
liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione  del
patrimonio del soppresso EZIT. Per  lo  svolgimento  delle  attivita'
derivanti dalla gestione separata il Consorzio di sviluppo  economico
locale dell'area giuliana si avvale di proprio personale i cui  oneri
sono a  carico  della  gestione  liquidatoria.  Alla  chiusura  della
gestione  liquidatoria  si  applica   quanto   previsto   dal   comma
5-duodecies.». 
  31. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  compartecipare
alle misure nazionali previste a  favore  delle  imprese  industriali
localizzate nella regione Friuli-Venezia Giulia per la  realizzazione
di programmi di sviluppo di cui al decreto  ministeriale  9  dicembre
2014 (Adeguamento alle nuove norme  in  materia  di  aiuti  di  Stato
previste  dal  regolamento  (UE)  n.  651/2014  dello  strumento  dei
contratti di sviluppo,  di  cui  all'art.  43  del  decreto-legge  n.
112/2008), e al  decreto  ministeriale  8  novembre  2016  (Ulteriori
modifiche al decreto 9 dicembre  2014  in  materia  di  contratti  di
sviluppo). 
  32. Per le finalita' previste dal comma 31 e' destinata la spesa di
1.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla a valere sulla Missione
n.  14  (Sviluppo  economico  e  competitivita')  -  Programma  n.  1
(Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla
Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 
  33.  Al  fine  della  valorizzazione  in  chiave  turistica   delle
infrastrutture sportive site nelle localita' sciistiche del Comune di
Sappada, l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere  un
contributo a favore della societa' Gestioni  turismo  Sappada  S.r.l.
(Gts) per la  complessiva  attivita'  di  manutenzione  straordinaria
degli impianti di risalita da  essa  gestiti  e  situati  nel  comune
medesimo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato. 
  34. Per le finalita' di  cui  al  comma  33  la  societa'  Gestioni
turismo Sappada S.r.l.  (Gts)  presenta  domanda,  corredata  di  una
relazione illustrativa, alla Direzione centrale competente in materia
di turismo, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  35.  Nel  decreto  di  concessione  sono  stabiliti  condizioni   e
modalita'  per  l'erogazione  e  i  termini  di  rendicontazione  del
contributo e i vincoli per il beneficiario. 
  36. Per le finalita' di cui al comma 33 e' destinata la spesa di  1
milione di euro  per  l'anno  2018  a  valere  sulla  Missione  n.  7
(Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)  -
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per  gli  anni  2018-2020,  con  riferimento  alla
corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11,
comma 1. 
  37. Al fine di sostenere la competitivita' e l'ammodernamento delle
microimprese, piccole e medie imprese del settore lattiero  caseario,
del trattamento igienico e della conservazione del latte, la  Regione
e' autorizzata ad assegnare alle imprese medesime, nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea, contributi nel limite massimo del  50
per cento della spesa ammissibile, per le seguenti iniziative: 
    a)  l'acquisto  e  l'installazione   di   macchinari,   impianti,
strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica; 
    b) l'acquisto di hardware e software e licenze d'uso,  funzionali
all'utilizzo dei beni di cui alla lettera a). 
  38. Per le finalita' di cui al comma 37 e' destinata  la  spesa  di
500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14  (Sviluppo
economico e competitivita')  -  Programma  n.  1  (Industria,  PMI  e
Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2018-2020,  con
riferimento alla corrispondente variazione  di  cui  alla  Tabella  A
relativa all'art. 11, comma 1. 
  39. Dopo il comma 38-bis  dell'art.  2  della  legge  regionale  30
dicembre 2014,  n.  27  (Legge  finanziaria  2015),  e'  inserito  il
seguente: 
    «38-ter.   Per   le   finalita'   previste    dal    comma    37,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a  utilizzare  le  risorse
stanziate per l'anno 2018 per finanziare prioritariamente i  soggetti
inseriti nella graduatoria di cui al  decreto  del  Presidente  della
Regione 28  giugno  2017,  n.  146  (Regolamento  recante  criteri  e
modalita' per la concessione di contributi straordinari  ai  Consorzi
di servizi turistici della montagna friulana ai  sensi  dell'art.  2,
commi 37 e 38 bis della legge  regionale  30  dicembre  2014,  n.  27
(Finanziaria   2015)),   riferita   all'annualita'   2017,   mediante
scorrimento della  graduatoria,  con  esclusione  dei  soggetti  gia'
parzialmente finanziati.». 
  40. Alle finalita' previste dal  comma  38-ter  dell'art.  2  della
legge regionale n. 27/2014, come inserito dal comma 39, si provvede a
valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma  n.  1  (Sviluppo  e
valorizzazione del turismo) - Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 
  41. Dopo la lettera j), del comma 3, dell'art. 72-bis  della  legge
regionale   22   aprile   2002,   n.    12    (Disciplina    organica
dell'artigianato), e' aggiunta la seguente: 
      «j-bis) contributi a favore dei birrifici  artigianali  di  cui
all'art. 7 della legge regionale 9  giugno  2017,  n.  23  (Norme  in
materia di Birra Artigianale del Friuli-Venezia Giulia).». 
  42. Per le finalita' di  cui  all'art.  72-bis,  comma  3,  lettera
j)-bis della legge regionale n. 12/2002, come aggiunta dal comma  41,
e' destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere  sulla
Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1
(Industria, PMI  e  Artigianato)  -  Titolo  n.  2  (Spese  in  conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui
alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 
  43.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   ad   assegnare
ulteriori risorse a favore del Consorzio Boschi Carnici  con  sede  a
Tolmezzo secondo le  finalita'  di  cui  all'  art.  39  della  legge
regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni  per  il  riordino  e  la
semplificazione della normativa afferente il settore  terziario,  per
l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico). 
  44. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 43  e'
presentata alla Direzione centrale competente in materia di  turismo,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge. 
  45. Per le finalita' di cui al comma 43 e' destinata  la  spesa  di
120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6  (Politiche
giovanili, sport e tempo libero) - Programma  n.  1  (Sport  e  tempo
libero) - Titolo n. 2  (Spese  in  conto  capitale)  dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2018-2020,  con
riferimento alla corrispondente variazione  di  cui  alla  Tabella  A
relativa all'art. 11, comma 1. 
  46. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n.
14 (Assestamento  del  bilancio  per  l'anno  2016),  le  parole  «un
contributo  per  l'acquisto  e  la  manutenzione  di   beni   mobili,
macchinari  e   attrezzature»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«contributi per l'acquisto  e  la  realizzazione  di  beni  immobili,
nonche' l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili,
macchinari e attrezzature». 
  47. La domanda per la concessione del contributo di cui all'art. 2,
comma 1, della legge regionale n. 14/2016, come modificato dal  comma
46, e' presentata entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  48. Per le finalita'  di  cui  all'art.  2,  comma  1  della  legge
regionale n. 14/2016, come modificato dal comma 46, e'  destinata  la
spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere  sulla  Missione  n.  7
(Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)  -
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per  gli  anni  2018-2020,  con  riferimento  alla
corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11,
comma 1. 
  49. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  finanziare,  nel
rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE)  n.  1408  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, le iniziative  proposte
da  cooperative  sociali  agricole  ai  fini  della  concessione   di
contributi di cui all'art. 14, comma 3, lettere a), b)  e  c),  della
legge  regionale  26  ottobre  2006,  n.  20  (Norme  in  materia  di
cooperazione sociale), e non ammesse a  finanziamento  in  base  alle
graduatorie   approvate   nell'anno   2017   in   quanto   riferibili
all'attivita'  svolta  dalla  cooperativa  proponente   nel   settore
agricolo, in conformita' alle disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres.  in  ordine  a
criteri e modalita' di concessione del  contributo  e  determinazione
dell'importo  di  spesa  ammissibile,  sulla  base  delle  rispettive
domande gia' presentate relativamente alle iniziative stesse. 
  50. Le cooperative sociali agricole destinatarie del  finanziamento
di cui al comma 49 presentano richiesta di concessione del contributo
nell'esercizio 2018, confermando l'iniziativa gia' proposta nell'anno
2017 per le finalita' dell' art. 14 della legge regionale n. 20/2006,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  51. Per le finalita' previste dal comma 49 e' destinata la spesa di
15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione  n.  12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione
ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2018-2020,  con
riferimento alla corrispondente variazione  di  cui  alla  Tabella  A
relativa all'art. 11, comma 1. 
  52. Al fine di agevolare i processi di aggregazione tra societa' di
gestione degli alberghi diffusi attivi sul territorio  regionale,  di
cui all' art. 22 della legge regionale n.  9  dicembre  2016,  n.  21
(Disciplina  delle  politiche  regionali  nel  settore  turistico   e
dell'attrattivita' del  territorio  regionale,  nonche'  modifiche  a
leggi regionali in materia di turismo  e  attivita'  produttive),  in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 32-bis della legge regionale
20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e diritto di  accesso),  le  societa'  di
gestione che conferiscono i propri  immobili  ad  altra  societa'  di
gestione nella misura minima di venti posti letto e  per  almeno  due
anni decorrenti dal conferimento, non sono  tenute  al  rispetto  del
vincolo di destinazione di cui alla norma  citata,  limitatamente  ai
contributi dalle stesse percepiti ai sensi dell'art.  8  della  legge
regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006). 
  53. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo straordinario all'Associazione Nazionale  Alpini,  sezione
di Cividale del Friuli, per  la  realizzazione  della  manifestazione
organizzata in occasione della consegna del «Premio di Fedelta'  alla
Montagna» in programma il 26 e 27 agosto 2018 in Comune di Faedis. 
  54. Il finanziamento e' concesso, ai  sensi  del  regolamento  (UE)
1407/2013 a titolo di «de minimis» per un importo di  20.000  euro  e
pari al 100 per cento della spesa prevista, Iva compresa. 
  55. Per accedere al finanziamento l'Associazione Nazionale  Alpini,
sezione di Cividale del Friuli, presenta  al  Servizio  coordinamento
politiche per la montagna apposita domanda  sottoscritta  dal  legale
rappresentante, nonche' il  preventivo  dettagliato  della  spesa  da
sostenere.   La   rendicontazione   della   spesa,   da   presentarsi
improrogabilmente entro il 31 dicembre 2018,  e'  disposta  ai  sensi
dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000. 
  56. La mancata sottoscrizione della domanda  comporta  l'esclusione
dell'istanza. 
  57. La domanda e' presentata inderogabilmente entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge  esclusivamente
tramite invio all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del
Servizio coordinamento politiche per la montagna. 
  58. Per le finalita' previste dal comma 53 e' destinata la spesa di
20.000 euro a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma  n.  1
(Sviluppo e la valorizzazione del  turismo)  -  Titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui
alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2. 
  59.  Al  fine  di  contribuire  allo  sviluppo   dell'attrattivita'
turistica  del  territorio  di  Bordano  e  dell'UTI  del   Gemonese,
l'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  all'Unione
territoriale intercomunale del Gemonese un contributo,  nel  rispetto
della  normativa  europea  in  materia  di  aiuti   di   Stato,   per
compartecipare alla realizzazione di una  pista  di  atterraggio  con
annessi servizi, in vista dei campionati mondiali di deltaplano  2019
e delle relative gare di qualificazione. 
  60. Per le finalita' di  cui  al  comma  59  l'Unione  territoriale
intercomunale  del  Gemonese  presenta  domanda,  corredata  di   una
relazione  illustrativa  dell'iniziativa,  comprensiva   del   quadro
economico e di un cronoprogramma, alla Direzione centrale  competente
in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge. 
  61. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 59
sono fissati i termini di esecuzione dell'iniziativa, le modalita'  e
i termini di erogazione del contributo  e  di  rendicontazione  della
spesa. 
  62. Per le finalita' di cui al comma 59 e' destinata  la  spesa  di
190.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6  (Politiche
giovanili, sport e tempo libero) - Programma  n.  1  (Sport  e  tempo
libero) - Titolo n. 2  (Spese  in  conto  capitale)  dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2018-2020,  con
riferimento alla corrispondente variazione  di  cui  alla  Tabella  B
relativa all'art. 11, comma 2. 
  63. Al fine di assicurare un  soccorso  tempestivo  sul  territorio
lignanese durante la stagione estiva, l'Amministrazione regionale  e'
autorizzata a concedere idoneo finanziamento al Comune di  Lignano  a
copertura  degli  oneri  allo  stesso  derivanti  dalla  stipula   di
convenzione con  i  Vigili  del  fuoco  finalizzata  a  garantire  il
funzionamento del distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco nella
localita' medesima. 
  64. Per le finalita' di cui al comma 63 e' destinata  la  spesa  di
36.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo)  -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per  gli  anni  2018-2020,  con   riferimento   alla   corrispondente
variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2. 
  65. Al fine di assicurare un  soccorso  tempestivo  sul  territorio
gradese durante la stagione estiva,  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata a concedere idoneo finanziamento al  Comune  di  Grado  a
copertura  degli  oneri  allo  stesso  derivanti  dalla  stipula   di
convenzione con  i  Vigili  del  Fuoco  finalizzata  a  garantire  il
funzionamento del distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco nella
localita' medesima. 
  66. Per le finalita' di cui al comma 65 e' destinata  la  spesa  di
36.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo)  -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per  gli  anni  2018-2020,  con   riferimento   alla   corrispondente
variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2. 
  67. Al fine di consentire la fruizione  dell'offerta  turistica  in
modo completo e in autonomia,  ricevendo  servizi  in  condizioni  di
parita' con gli altri fruitori dei servizi medesimi in conformita' ai
principi generali di turismo accessibile, l'Amministrazione regionale
e'  autorizzata  a  concedere  un  contributo,  nel  rispetto   della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, all'Ente
Friulano Assistenza Fondazione  (E.F.A.),  con  sede  in  Udine,  per
l'erogazione del servizio dialisi presso il C.A.L ALLE  VELE  situato
nel Villaggio Turistico Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro. 
  68. La domanda di contributo di cui al comma 67 e' presentata  alla
Direzione centrale competente  in  materia  di  attivita'  produttive
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le
modalita' di erogazione del contributo  e  di  rendicontazione  della
spesa. 
  69. Per le finalita' di cui al comma 67 e' destinata  la  spesa  di
15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo)  -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per  gli  anni  2018-2020,  con   riferimento   alla   corrispondente
variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2. 
  70. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire al CATT
FVG le risorse finanziarie disponibili  nell'esercizio  2018  per  le
finalita' di cui all'art. 100, comma 1, lettere a), b), c) e g) della
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia
di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifica alla legge regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  «Disciplina
organica  del  turismo»),  per  il  finanziamento  delle  domande  di
contributo presentate e ammissibili a finanziamento per  le  medesime
finalita' nell'esercizio 2017 e non finanziate, in base alle relative
graduatorie approvate nell'anno medesimo,  per  mancanza  di  risorse
disponibili. 
  71. Le funzioni amministrative concernenti il finanziamento di  cui
al comma 70 sono esercitate, ai sensi dell'art.  84-bis  della  legge
regionale n. 29/2005, dal CATT  FVG  che  provvede  alla  concessione
degli incentivi nel rispetto delle modalita' di cui all'art.  102-bis
della legge regionale n. 29/2005 e fino a concorrenza  delle  risorse
disponibili per ciascuna graduatoria. 
  72. Alle finalita' di cui al comma 70 si provvede  a  valere  sulla
Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 2
(Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n.  2
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020. 
  73. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comune di Forni di Sopra un finanziamento  straordinario  per  l'anno
2018 per la manutenzione straordinaria e urgente dell'area di accesso
al deposito comunale e al prospicente muro di sostegno. 
  74. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 73
e' presentata al Servizio coordinamento  politiche  per  la  montagna
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, tramite posta elettronica  certificata  inviata  al  Servizio,
corredata di una relazione dell'intervento, del  quadro  economico  e
del relativo  cronoprogramma,  ai  sensi  dell'art.  56  della  legge
regionale 31 maggio 2002,  n.  14  (Disciplina  organica  dei  lavori
pubblici). 
  75. Con il decreto di concessione sono fissati termini e  modalita'
di rendicontazione della spesa. 
  76. Per le finalita' previste dal comma 73 e' destinata la spesa di
100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni
con le altre autonomie  territoriali  e  locali)  -  Programma  n.  1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  Titolo
n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla  corrispondente
variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2. 
  77. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comune di Tolmezzo un contributo straordinario per l'anno 2018 per la
manutenzione di alcuni tratti stradali interessati dal Giro d'Italia. 
  78. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 77
e' presentata al Servizio coordinamento  politiche  per  la  montagna
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, tramite posta elettronica  certificata  inviata  al  Servizio,
corredata di una relazione dell'intervento, del  quadro  economico  e
del relativo  cronoprogramma,  ai  sensi  dell'art.  56  della  legge
regionale n. 14/2002. 
  79. Con il decreto di concessione sono fissati termini e  modalita'
di rendicontazione della spesa. 
  80. Per le finalita' previste dal comma 77 e' destinata la spesa di
15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18  (Relazioni
con le altre autonomie  territoriali  e  locali)  -  Programma  n.  1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla  corrispondente
variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2. 
  81. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comune di Zuglio un contributo straordinario per l'anno 2018  per  la
riasfaltatura di alcuni tratti della viabilita' di accesso alla pieve
di San Pietro. 
  82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81
e' presentata al Servizio coordinamento  politiche  per  la  montagna
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, tramite posta elettronica  certificata  inviata  al  Servizio,
corredata di una relazione dell'intervento, del  quadro  economico  e
del relativo  cronoprogramma,  ai  sensi  dell'art.  56  della  legge
regionale n. 14/2002. 
  83. Con il decreto di concessione sono fissati termini e  modalita'
di rendicontazione della spesa. 
  84. Per le finalita' previste dal comma 81 e' destinata la spesa di
70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18  (Relazioni
con le altre autonomie  territoriali  e  locali)  -  Programma  n.  1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla  corrispondente
variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2. 
  85. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comune di Tramonti di Sotto un contributo straordinario «de  minimis»
per l'esecuzione di piccoli interventi manutentivi  di  ripristino  e
messa in funzione dell'unico impianto di distribuzione di  carburanti
presente nel territorio. 
  86. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 85
e' presentata al Servizio coordinamento  politiche  per  la  montagna
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, tramite posta elettronica  certificata  inviata  al  Servizio,
corredata di una relazione degli interventi necessari. 
  87. Con il decreto di concessione sono fissati termini e  modalita'
di rendicontazione della spesa. 
  88. Per le finalita' previste dal comma 85 e' destinata la spesa di
15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18  (Relazioni
con le altre autonomie  territoriali  e  locali)  -  Programma  n.  1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla  corrispondente
variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2. 
  89. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comune di Pontebba un contributo  straordinario  per  l'arredo  della
Baita Winkel, concessa dalla Regione in comodato d'uso al comune  per
fini istituzionali. 
  90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89
e' presentata al Servizio coordinamento  politiche  per  la  montagna
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, tramite posta elettronica  certificata  inviata  al  Servizio,
corredata di una relazione di spesa e del quadro economico. 
  91. Con il decreto di concessione sono fissati termini e  modalita'
di rendicontazione della spesa. 
  92. Per le finalita' previste dal comma 89 e' destinata la spesa di
40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18  (Relazioni
con le altre autonomie  territoriali  e  locali)  -  Programma  n.  1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  Titolo
n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla  corrispondente
variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2. 
  93. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comune di Tolmezzo un contributo straordinario per l'anno 2018 per la
realizzazione di parcheggi nella frazione di Illegio. 
  94. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 93
e' presentata al Servizio coordinamento  politiche  per  la  montagna
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, tramite posta elettronica  certificata  inviata  al  Servizio,
corredata di una relazione dell'intervento, del  quadro  economico  e
del relativo  cronoprogramma,  ai  sensi  dell'art.  56  della  legge
regionale n. 14/2002. 
  95. Con il decreto di concessione sono fissati termini e  modalita'
di rendicontazione della spesa. 
  96. Per le finalita' previste dal comma 93 e' destinata la spesa di
134.000 euro per l'esercizio 2018  a  valere  sulla  Missione  n.  18
(Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) -  Programma
n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre  autonomie  territoriali)  -
Titolo n. 2 (Spese investimento)  dello  stato  di  previsione  della
spesa del bilancio per  gli  anni  2018-2020,  con  riferimento  alla
corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11,
comma 2. 
  97.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Associazione di volontariato «Luincis Val di Gorto» con  sede  in
Ovaro un contributo straordinario «de minimis» per l'anno 2018 per il
completamento e l'arredo della sede sociale. 
  98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97
e' presentata al Servizio coordinamento  politiche  per  la  montagna
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, tramite posta elettronica  certificata  inviata  al  Servizio,
corredata di una relazione dell'intervento, del  quadro  economico  e
del relativo  cronoprogramma,  ai  sensi  dell'art.  56  della  legge
regionale n. 14/2002. 
  99. Con il decreto di concessione sono fissati termini e  modalita'
di rendicontazione della spesa. 
  100. Per le finalita' previste dal comma 97 e' destinata  la  spesa
di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali) - Programma n. 2
(Attivita' culturali e interventi diversi nel  settore  culturale)  -
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per  gli  anni  2018-2020,  con  riferimento  alla
corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11,
comma 1. 
  101. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere  alla
societa' Esco Montagna S.r.l.  un  contributo  straordinario  per  la
realizzazione di un progetto pilota per  l'essicamento  e  successiva
valorizzazione delle produzioni foraggiere di montagna derivanti  dal
recupero di terreni incolti previsti dalla legge regionale 16  giugno
2010, n. 10 (Interventi di promozione per  la  cura  e  conservazione
finalizzata al risanamento e al  recupero  dei  terreni  incolti  e/o
abbandonati nei territori montani),  utilizzando  la  risorsa  calore
prodotta dall'impianto biomassa di Arta Terme. 
  102. Il contributo di cui al comma 101 e' concesso a seguito  della
presentazione  della  relativa  domanda  al  Servizio   coordinamento
politiche per la montagna da effettuarsi entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  103. Per le finalita' previste dal comma 101 e' destinata la  spesa
di 200.000 euro per  l'anno  2018  a  valere  sulla  Missione  n.  16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)  -  Programma  n.  1
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo
n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2018-2020,   con   riferimento   alla
corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11,
comma 2. 
  104. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comune di Azzano X un contributo straordinario di 30.000 euro per  la
realizzazione della manifestazione «Festa della Musica». 
  105. La domanda per la concessione del contributo di cui  al  comma
104 e'  presentata  alla  Direzione  centrale  attivita'  produttive,
turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di  massima  delle
spese e di una relazione illustrativa delle attivita',  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Con  il
decreto di concessione sono stabiliti i termini  e  le  modalita'  di
rendicontazione. 
  106. Per le finalita' di cui al comma 104 e' destinata la spesa  di
30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo)  -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per  gli  anni  2018-2020,  con   riferimento   alla   corrispondente
variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 
  107. Il contributo previsto dall'art.  2,  comma  48,  della  legge
regionale 28 dicembre 2017, n. 45  (Legge  di  stabilita'  2018),  in
favore dell'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e  Dolomiti
Friulane e' confermato a condizione che  la  documentazione  prevista
dall'art.  2,  comma  49,  della  medesima   legge   sia   presentata
all'Amministrazione regionale  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  108. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo straordinario di 45.000  euro  alla  societa'  cooperativa
«Vetrina del territorio» con sede in  Taipana  a  sollievo  di  oneri
pregressi per l'attivita' di promozione turistica svolta. 
  109. La domanda per la concessione del contributo di cui  al  comma
108 e'  presentata  alla  Direzione  centrale  attivita'  produttive,
turismo e cooperazione, entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge.  Con  il  decreto  di  concessione  sono
stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione. 
  110. La societa'  cooperativa  «Vetrina  del  territorio»  delibera
entro il 31 dicembre 2018  lo  scioglimento  della  societa'  con  la
chiusura di tutti i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  di  cui
risulta titolare. 
  111. Per le finalita' di cui al comma 108 e' destinata la spesa  di
45.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo)  -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per  gli  anni  2018-2020,  con   riferimento   alla   corrispondente
variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2. 
  112. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere  alla
Planinska Družina Benecije un contributo straordinario di 10.000 euro
finalizzato alla copertura delle spese  necessarie  per  la  gestione
delle iniziative presso  il  Dom  na  Matajure  di  proprieta'  della
Planinska Družina Benecije. 
  113. La domanda per la concessione del contributo di cui  al  comma
112 e'  presentata  alla  Direzione  centrale  attivita'  produttive,
turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di  massima  delle
spese e di una relazione illustrativa delle attivita',  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Con  il
decreto di concessione sono stabiliti i termini  e  le  modalita'  di
rendicontazione. 
  114. Per le finalita' di cui al comma 112 e' destinata la spesa  di
10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo)  -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per  gli  anni  2018-2020,  con   riferimento   alla   corrispondente
variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 
  115. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comitato regionale del Friuli-Venezia  Giulia  dell'Unione  Nazionale
Pro  Loco  d'Italia  un  contributo  straordinario  di  100.000  euro
finalizzato  alla  copertura  di  spese  straordinarie  dei  soggetti
affiliati. 
  116. La domanda per la concessione del contributo di cui  al  comma
115 e'  presentata  alla  Direzione  centrale  attivita'  produttive,
turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di  massima  delle
spese e di una relazione illustrativa delle attivita', entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Con  il
decreto di concessione sono stabiliti i termini  e  le  modalita'  di
rendicontazione. 
  117. Per le finalita' di cui al comma 115 e' destinata la spesa  di
100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per  gli  anni  2018-2020,  con   riferimento   alla   corrispondente
variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 
  118. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire l'ulteriore
implementazione del progetto denominato «SissiPay» di cui all'art. 2,
comma 133, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14  (Assestamento
del  bilancio  per  l'anno  2016),  anche   mediante   attivita'   di
investimento, e' autorizzata a concedere un contributo  straordinario
aggiuntivo di 100.000 euro al comitato promotore del progetto  ovvero
all'ente realizzatore. 
  119. La domanda di contributo di cui al comma 118, corredata  della
relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa,  e'  presentata
alla Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione,
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Con il decreto di  concessione  del  contributo  sono
stabilite le modalita' di erogazione del medesimo e  sono  fissati  i
termini e le modalita' di rendicontazione delle spese. 
  120. Per le finalita' previste dal comma 118 e' destinata la  spesa
di 100.000 euro per l'anno  2018,  a  valere  sulla  Missione  n.  14
(Sviluppo  e  competitivita')  -  Programma  n.  1  (Industria,  PMI,
Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2018-2020,  con
riferimento alla corrispondente variazione  di  cui  alla  Tabella  A
relativa all'art. 11, comma 1.